Statuto Corsari Ludici APS

ART. 1
Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: Corsari Ludici APS, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica ed aconfessionale.
L’acronimo APS sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo finché l’associazione sarà iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’associazione ha sede legale in via Dello Stadio 36/1 nel comune di Maserada sul Piave (TV).
Il trasferimento della sede deliberato dal Consiglio Direttivo non comporta la modifica del presente Statuto, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
Statuto – Efficacia e interpretazione

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 3
Finalità e Attività

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale.
In particolare l’associazione ha lo scopo di promuovere la divulgazione della cultura ludica in tutte le sue forme ed espressioni, con particolare riguardo all’ambito del gioco da tavolo di ruolo, o gioco “intelligente” tesa a far scoprire i lati creativi e socializzanti di tali forme di intrattenimento, rafforzando il senso della disciplina, il rispetto delle regole e del prossimo, sviluppando capacità di analisi, cognitive e intellettive.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono individuate all’art. 5 del d.lgs.117/2017 sono quelle indicate all’art. 5 del d.lgs. 117/2017 alle lettere che seguono:
i) organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attivita’ turistiche di interesse sociale, culturale;
u) beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita’ di interesse generale a norma del presente articolo;
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:
organizzare, supportare e promuovere tutte le iniziative atte a divulgare e promuovere il gioco “intelligente”, e in particolare il gioco tridimensionale, di simulazione, da tavolo, di ruolo e di carte;
organizzare e gestire incontri ludici regolarmente cadenzati (settimanali o mensili) presso le sedi operative (attività ordinaria) nonché eventi pubblici massivi (generici, tematici o multidisciplinari) di varia tipologia quali convention, festival o altro, in grado di attirare o interessare la più ampia platea possibile (attività straordinaria);
organizzare e gestire seminari, corsi, tornei, conferenze, congressi, incontri, eventi, laboratori creativi anche con partecipazione o collaborazione con altre realtà associative ovvero organismi pubblici e privati;
organizzare viaggi e visite agli eventi ludici nel territorio nazionale e internazionale in collaborazione con agenzie di viaggi;
pubblicare riviste, articoli, ed altro materiale informativo, sia su supporto tradizionale sia multimediale, sfruttando al massimo le potenzialità delle tecnologie e dei canali di comunicazione;
partecipare a competizioni o eventi inerenti il gioco “intelligente”;
offrire consulenza sull’acquisto di giochi “intelligenti”, da tavolo, di ruolo, tridimensionali, di carte, di simulazione;
offrire attività di animazione ludica presso scuole o altre strutture di accoglienza;
promuovere progetti di solidarietà nel caso ci siano particolari situazioni di disagio sociale;

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4
Ambito operativo

L’associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto e secondariamente nel territorio nazionale.

ART. 5
Ammissione

Sono ammesse all’associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e che vogliono contribuire volontariamente alla loro realizzazione, nell’osservanza della legge, del presente Statuto, degli eventuali regolamenti emanati nonché delle determinazioni degli organi deliberanti.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

Contestualmente l’aspirante socio dichiara di accettare e rispettare le norme statutarie e regolamentari nonché le disposizioni degli organi deliberanti; s’impegna altresì a versare l’eventuale quota associativa periodica nella misura stabilita dall’organo preposto, significando che l’eventuale quota (o altri contributi associativi) è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 6
Tipologie di associati

Esistono tre tipologie di associati:
Soci fondatori
Soci onorari
Soci ordinari

I Soci Fondatori sono coloro che hanno costituito l’associazione al momento della sua nascita e hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari.
La qualifica di Socio Onorario ha durata illimitata e viene conferita dall’Assemblea Straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, a persone che si siano distinte per eminenti meriti nel campo della divulgazione e promozione del gioco “intelligente” ovvero abbiano acquisito particolari benemerenze in favore dell’associazione.
I Soci Onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari, ma sono esenti dall’obbligo della quota di ammissione.
Sono Soci Ordinari coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio a seguito di richiesta non respinta dal Consiglio Direttivo e in regola con il pagamento della quota associativa.

ART. 7
Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:
collaborare, pur nei limiti delle proprie disponibilità, con gli organi sociali per la realizzazione degli scopi di cui il presente Statuto, e comunque agendo il più possibile con autentico e disinteressato spirito di servizio costruttivo e solidale, nella consapevolezza della realtà di cui fanno parte, anteponendo quindi l’interesse collettivo alle esigenze o necessità personali. Devono comportarsi secondo le comuni regole della civile convivenza, con correttezza, buona fede, onestà verso gli altri soci, verso gli organi sociali e verso l’esterno;
astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con detti scopi o comunque prevedibilmente deleterie per l’associazione e/o i suoi rappresentanti.
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

E il dovere di:
rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8
Volontario e attività di volontariato

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. L’associato può essere escluso dall’associazione:
per gravi inadempienze rispetto agli obblighi e doveri stabiliti dal presente Statuto;
per gravi danni, anche morali, arrecati all’associazione o ai suoi rappresentanti;
per evidente conflitto d’interesse;
per il mancato versamento della quota associativa (se prevista) o di altri contributi obbligatori entro il termine fissato nell’avviso di mora.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea alla prima seduta utile, ed è appellabile entro 60 giorni dalla notifica presso l’Assemblea la quale, sentiti gli argomenti dell’interessato, può approvare o respingere.
Gli associati receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sulle quote e sui contributi versati alla stessa, nonché sul suo patrimonio.

ART. 10
Gli organi sociali

Sono organi dell’associazione:
Assemblea degli associati
Consiglio Direttivo
Presidente
Organo di controllo (eventuale)
Organo di revisione (eventuale)

L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, strumenti di messaggistica spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11
Compiti dell’Assemblea

L’assemblea:
determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli organi sociali previsti all’art. 17 e 18 del presente statuto;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
determina l’importo della quota associativa annuale.

ART. 12
Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione che riguardano la loro responsabilità, i singoli membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 13
Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, presenti in proprio o per delega, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati, presenti in proprio o per delega.

ART. 14
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile dispari compreso fra un minimo di 5 e un massimo di 7 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate. Il numero verrà di volta in volta stabilito dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
amministra l’associazione;
determina l’ammontare della quota associativa annuale e degli eventuali contributi;
attua le deliberazioni dell’assemblea;
predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
disciplina l’ammissione degli associati e delibera sull’esclusione degli stessi;
delibera su questioni di natura economica quali rimborsi spese per trasferte se concordi con lo scopo dell’associazione stessa;
accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il presidente dell’associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.
Di ogni seduta del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
L’agire di ogni componente del Consiglio Direttivo deve essere responsabile e in linea con quanto scritto nel seguente statuto. Il loro operato deve essere un esempio valido, positivo e di riferimento nei confronti degli altri soci.
I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sessioni consecutive vengono dichiarati decaduti.

ART. 15
Il Presidente

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo che poi provvederà alla nomina del nuovo presidente.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 16
Organo di controllo e Organo di Revisione legale dei conti (eventuali)

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’ Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17
Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel compimento delle sue funzioni in tutti i casi di assenza o impedimento.

ART. 18
Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla gestione contabile dell’associazione e ne registra costantemente i flussi economici e patrimoniali, conservando la relativa documentazione.

ART. 19
Il Segretario

Il Segretario svolge un ruolo di supporto al Presidente, Vice Presidente e Tesoriere, custodisce e aggiorna i registri sociali, redige i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie.

ART. 20
Libri sociali

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 21
Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi da convenzioni;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22
I beni

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23
Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24
Bilancio

L’esercizio sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 25
Convenzioni

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 26
Personale retribuito

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 27
Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
Responsabilità dell’associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 29
Assicurazione dell’associazione

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’associazione stessa.

ART. 30
Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 32
Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.